19 Gennaio 2007
Sistemi Elettrici


Nuove disposizioni in materia di prelievo e consumo di energia elettrica
In data 8/11/06 è stata approvata la delibera n. 246/06 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas "Modifiche al Testo in­tegrato della qualità dei servizi elet­trici di cui all'Allegato A alla deliberazione 30 gennaio 2004, n. 4/04, e successive modificazioni".
La nuova delibera va a modificare ed integrare la precedente delibera AEEG n. 247/04.

Attualmente, le cabine MT/BT con i requisiti semplificati non richiedono alcuna modifica all'impianto, spesso necessaria nelle cabine che non hanno tali requisiti, al fine di inviare la dichiarazione di adeguatezza al distributore.
I requisiti semplificati sono stati indicati dalla precedente delibera AEEG n. 247/04, art. 33.10, come segue 1. Potenza disponibile <= 400 kW.
2. Dispositivo generale (DG) costitui­to da interruttore di manovra-sezionatore (IMS) con fusibili.
3. Unico trasformatore MT/BT.
4. Connessione tra il punto di consegna e il trasformatore MT/BT realizzata in cavo, di lunghezza complessiva non superiore a 20 m.
5. Contratto di manutenzione, per l'anno a cui si riferiscono le in­terruzioni, con un'impresa di manutenzione con sistema di gestione della qualità, ai sensi della norma ISO 9001, certificato da organismo accreditato, che preveda manutenzione ordinaria semestrale della cabina (locali e impianto elettrico) e manutenzione straordinaria elettro meccanica triennale dell'IMS e fusibili. L'effettuazione delle manutenzioni è comprovata da un registro degli interventi effettuati.

Con successive interpretazioni è stato chiarito che:
a) rientra nei requisiti semplificati anche una cabina protetta da un interruttore a volume d'olio ridotto (VOR) , se soddisfa tutte le altre condizioni e inoltre il trasformatore è di potenza <= 400 kVA;
b) è ammesso un trasformatore di riserva, non collegato permanentemente alla rete (riserva fredda);
c) il collegamento in sbarra nuda su isolatori fino al trasformatore nelle cabine a giorno è ammesso, anche se non è in cavo, indipendentemente dalla sua lunghezza.

In presenza dei requisiti suddetti non occorre adeguare il dispositivo generale (DG) e le protezioni (PG). L'utente deve solo inviare la dichiarazione di adeguatezza per partecipare agli indennizzi automatici ed evitare di pagare il CTS (Corrispettivo Tariffario Specifico).

In merito ai requisiti semplificati, la nuova delibera AEEG n. 246/06 ha introdotto i seguenti cambiamenti, precisazioni e semplificazioni.

Potenza del trasformatore <= 400 kVA Non è più sufficiente che la potenza disponibile non superi 400 kW, il trasformatore deve avere in ogni caso una potenza minore o uguale a 400kVA. Enel accettava l'IMS con fusibili solo per potenze fino a 400 kVA, perché oltre questa potenza i fusibili hanno una corrente nominale troppo elevata per intervenire a seguito di un guasto a terra, anche con correnti di centinaia di ampere, tipiche delle reti a neutro isolato.

Il VOR La nuova delibera conferma che l'interruttore a volume d'olio ridotto (VOR) con la sola protezione contro il corto circuito è considerato equivalente, ai fini dei requisiti semplificati, all'IMS con fusibili. Quanto di seguito indicato a proposito di IMS con fusibili si applica quindi pari pari al VOR.

Lunghezza del cavo di 20 m
La delibera AEEG n. 247/04 considerava la lunghezza del cavo che va dal punto di consegna dell'energia (terminazione del cavo in partenza dal locale di consegna del distributore) fino ai morsetti MT del trasformatore. Il dispositivo di protezione generale (DG) dell'utente non interviene però per un guasto a monte. Se si installa il toroide all'arrivo del cavo nel locale utente, l'interruttore generale può intervenire, ma il guasto permane e quindi deve sempre e comunque aprire la protezione di linea.
Ne consegue che la lunghezza del cavo da prendere in considerazione ai fini del miglioramento del servizio è quella tra l'IMS e il trasformatore. La nuova delibera precisa appunto che il limite ai venti metri va riferito al cavo che collega l’IMS con il trasformatore.

Impresa di manutenzione
La manutenzione della cabina serve per ridurre la probabilità di guasto e secondo la delibera AEEG n. 247/04 andava svolta da una impresa certificata ISO 9001. D'ora in poi, ai fini dei requisiti semplificati, il cliente può avvalersi del contratto di manutenzione stipulato con un'impresa installatrice abilitata per gli impianti elettrici ai sensi della legge 46/90, senza bisogno. che sia certificata ISO 9001. La manutenzione. va svolta secondo le modalità stabilite dalla norma CEI 0-15 "Manutenzione delle cabine elettriche MT/BT dei clienti/utenti finali". Tali modalità sono diverse secondo che la cabina sia protetta da un IMS e fusibili, oppure da un VOR (ribattezzato IVOR dalla norma CEI 0-15).

Nuovi allacciamenti
Un nuovo cliente che chieda l'allacciamento alla rete di media tensione deve adempiere alle vigenti disposizioni imposte dal distributore. Per l'Enel, tali disposizioni sono attualmente contenute nella DK 5600 Ed. V. Il cliente che non rispetti tali condizioni non viene allacciato alla rete di distribuzione. È dunque inutile obbligare il nuovo cliente ad inviare la dichiarazione di adeguatezza al distributore, essendo l’impianto già adeguato fin dalla sua nascita e riconosciuto come tale dal distributore che allaccia il cliente alla rete MT.

Cabine a palo
La cabina a palo è una soluzione utilizzata molto spesso dal distributore nelle zone rurali. Quando la consegna dell'energia avviene in media tensione, la cabina a palo diventa dell'utente, specie nel Sud Italia e nelle isole. Chi è alimentato da una propria cabina a palo, non è "adeguato" ai nuovi standard; peraltro l'adeguamento comporterebbe la costruzione di una nuova cabina con costi proibitivi. La nuova delibera prende atto di questa situazione e rinvia ogni decisione a dopo il 31 dicembre 2007. In buona sostanza, nessun utente con una cabina a palo aveva fatto nulla finora e non deve fare nulla fino a tutto il 2007. (La stessa proroga è prevista per le cabine in elevazione (tipo alto) con consegna agli amarri, con potenza disponibile fino a 100 kW).

Clienti con potenza fino a 500 kW
I clienti con potenza disponibile fino a 500 kW pagheranno il CTS (Corrispettivo Tariffario Specifico) solo a partire dal 1/1/2008, se non invieranno entro il 31/12/2007 la dichiarazione di adeguatezza. Finora non era stato stabilito il valore del CTS per i clienti con potenza disponibile fino a 500 kW. La delibera AEEG n. 246/06 adotta lo stesso CTS per tutti i clienti, con potenza maggiore o minore di 500 kW.

CTS pro-quota giorno
Il cliente con potenza disponibile superiore a 500 kW, che non invia la dichiarazione di adeguatezza entro il 31 dicembre 2006, inizia a pagare il CTS dal 1 gennaio 2007. E se invia successivamente la dichiarazione di adeguatezza, ad esempio il 10 maggio 2007, la nuova delibera precisa che il CTS è dovuto fino alla data di invio, all'impresa distributrice, della dichiarazione di adeguatezza; nel caso specifico fino al 30 aprile 2007. Si divide quindi la quota annuale per 365 giorni e si moltiplica per il numero di giorni in cui il CTS è dovuto.

Nel caso in cui un successivo controllo evidenzi che la cabina non è adeguata, nonostante l'invio della dichiarazione di adeguatezza, il cliente paga il CTS arretrato dalla data di invio della dichiarazione di adeguatezza. Se la dichiarazione di adeguatezza è stata inviata in un anno precedente a quello di effettuazione del controllo, il CTS decorre dallo gennaio dell'anno in cui è stato effettuato il controllo; il CTS non si applica cioè agli anni precedenti. Si ricorda che il costo del controllo è a carico del distributore, il quale deve incaricare un organismo abilitato ai sensi del DPR 462/01. In caso di contenzioso si ricorre ad un organismo abilitato, concordato tra le parti, e paga chi ha torto.


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